LA GERARCHIA DEI GONDOLIERI

Ai tempi della Repubblica, i barcaioli e i gondolieri formavano la ‘fraglia dei barcaioli’, ossia un’associazione, che si suddivideva in varie ‘fraglie de tragheto’. Gli affiliati si definivano ‘fradei de tragheto’, vale a dire “fratelli di traghetto” con i suoi magistrati particolari il cui capo era il ‘gastaldo’ che svolgeva diverse mansioni quali: inviare ai “Provveditori” i nominativi dei membri, tenere l’amministrazione e renderne conto, indire e presiedere i ‘capitoli’, ossia le riunioni, far rispettare il regolamento generale e quello del traghetto d’appartenenza in particolare.  

Successivamente le cose sono un po’ cambiate, la gestione e il buon andamento del traghetto erano affidati ad uno o più incaricati, detti ‘bancai’, che dovevano renderne conto anche all’Ufficio Comunale. Tra le mansioni dei ‘bancai’ vi era il compito di far rispettare la disciplina tra gli affiliati, avvalendosi della funzione di poliziotto interno; se qualche gondoliere infrange le regole, i ‘bancai’ possono infliggere ai colpevoli il cosiddetto ‘levo di volta’, una sospensione dal lavoro di uno o più giorni, fino ad un massimo di cinque. Era, naturalmente, possibile opporre ricorso presso una commissione, la ‘banca aggiuntiva’, composta da un ‘bancal’ e da due gondolieri nominati in comune accordo tra il ‘bancal’ stesso e l’appellante.

Dal 1926 al 1959, i ‘bancai’ erano eletti, presso il Comando dei Vigili, nel mese di marzo e, dopo aver ricevuto il nullaosta del Sindaco, rimanevano in carica per un anno. Oggi il ’bancal’ non gode più di quell’autonomia e di quel potere decisionale poiché attualmente vige un regolamento disciplinare comunale.

Per lungo tempo, la licenza necessaria per esercitare la professione di gondoliere era rilasciata dalle Autorità Comunali, e concessa a coloro che potevano vantare requisiti speciali giacché, il gondoliere, svolgeva un servizio pubblico. Tale licenza poteva essere tramandata da padre a figlio ma la maggior parte dei gondolieri, riuscì ad ottenerla praticando un lungo tirocinio in qualità di ‘sostituto’ di un vecchio gondoliere ritiratosi dall’attività che non aveva figli maschi o, se li aveva, non erano interessati alla successione. Alla morte del titolare, la licenza tornava a disposizione del Comune, il quale ne disponeva l’assegnazione al primo nominativo della lunga lista dei pretendenti. Per poter essere iscritto a tale lista, l’aspirante gondoliere doveva cimentarsi con l’esame d’idoneità previsto: la cosiddetta ‘prova del remo’ durante la quale doveva dimostrare le proprie capacità: se la prova era superata, poteva esercitare in qualità di ‘sostituto’.  Questo periodo di transizione poteva durare per un decennio e oltre durante il quale l’aspirante gondoliere lavorava utilizzando la gondola del vecchio gondoliere dimissionario al quale doveva versare il settanta percento del guadagno a titolo di vitalizio; inoltre, alla morte di quest’ultimo, per diciotto mesi, la beneficiaria diventava l’eventuale vedova. Per un ‘sostituto’, i primi tempi erano assai duri in quanto svolgeva servizio nei traghetti più periferici dove i guadagni erano ridotti e, come detto, per giunta più che dimezzati dal “sussidio” dovuto al titolare. Finalmente, quando giungeva il proprio turno, otteneva la licenza e diventava gondoliere a tutti gli effetti potendo, così, esercitare la professione che, nel corso degli anni, l’avrebbe portato ad operare in traghetti sempre più esclusivi.

Nel presente, le cose sono ulteriormente cambiate, per diventare gondoliere è sufficiente superare la ‘prova del remo’ ed acquistare la licenza direttamente da un gondoliere che ora ha la facoltà di poterla vendere unitamente al posto che occupa ed inoltre, è aumentato il numero delle licenze concesse dal Comune. Per questi motivi la figura del ‘sostituto’ è pressoché sparita, un giovane in pochissimo tempo riesce ad ottenere ciò che fino ad un tempo non molto lontano, costava anni ed anni di sacrifici e abnegazione.